Art. 3.

      1. Le prime elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Busto Arsizio hanno luogo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo degli organi della provincia di Busto Arsizio hanno luogo in concomitanza con l'elezione per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato.
      2. Fino all'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno.